Segnalazione certificata di agibilità

Segnalazione certificata di agibilità

Il certificato di agibilità viene sostituito dalla Segnalazione certificata di agibilità: è dunque il professionista ad asseverare le condizioni di sicurezza, di salubrità e di risparmio energetico e degli impianti installati negli edifici.

Esso è necessario per la richiesta di mutui, aprire un’ attività, vendere e affittare un immobile.

Segnalazione certificata di agibilità

Dichiarazione di Agibilità (art. 38 L.R. n° 24/2016)

A seguito di presentazione di tutta la documentazione tecnica necessaria in cui il tecnico attesta per altro che l’opera realizzata è conforme al progetto approvato, l’ufficio tecnico comunale di competenza rilascerà la ricevuta definitiva che attesta la regolare formazione del titolo abilitativo.

 

La pratica comprende:
1.Analisi preliminare documentale:
2.Sopralluogo e rilievo immobile;
3.Interfaccia con gli Uffici Comunali;
4.Accesso agli atti presso Genio Civile per verifica deposito calcoli e/o collaudo statico in caso di opere in c.a.;
5.Attestazioni tecniche allegate alla dichiarazione di agibilità:
-Asseverazione sulla sussistenza delle condizioni di sicurezza,igiene, salubrità, risparmio energetico e degli impianti installati;
-Conformità urbanistica dell'immobile;
-Idoneità statica delle strutture* (se in muratura portante ai sensi del D.M. 20/11/1987);
-Conformità catastale dell'immobile;
-Prevenzione incendi ( se non ricadente nel D.P.R. 151/2011);
-Barriere architettoniche;
-Requisiti igienico sanitari;
-Dichiarazione di rispondenza degli impianti tecnologici (se impianti presenti sono stati realizzati prima del D.M. 37/2008, in caso contrario dovranno essere fornite le dich.di conformità della ditta che ha eseguito i lavori;
-Conformità dello scarico di acque reflue;
-Requisiti acustici degli edifici;

 

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